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Pubblicato il5 ott 2016

Contributo di costruzione dovuto anche senza realizzazione di edifici

Attraverso la sentenza 2915/2016, il Consiglio di Stato ha decretato che il CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE debba essere pagato ogni qualvolta che l’intervento comporti una trasformazione edilizia. Tutto questo a prescindere dal fatto che sia costruito un edificio.

Il Consiglio, pronunciandosi sulla costruzione di un campo da golf, ha definito le differenze tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, specificando il significato di trasformazione edilizia. I primi, suddivisi in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, servono a compensare la collettività per gli sgravi dell’attività edificatoria. Questi sono dovuti per i casi di interventi a strutture già esistenti – cambi d’uso e ristrutturazioni – sia per le nuove realizzazioni.

I CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE rappresentano una compartecipazione comunale all’aumento di valore della proprietà immobiliare del costruttore. Le regioni determinano sistematicamente il costo di costruzione per i nuovi edifici ma nel caso di interventi a strutture esistenti il costo è commisurato a quello delle operazioni da effettuare.

I giudici hanno affermato che il costo di costruzione debba essere pagato ogni volta in cui avvenga una trasformazione edilizia. Nel caso specifico, un terreno che, rimodellato, ha portato allo sfruttamento del territorio. Una società aveva trasformato un campo agricolo in uno da golf ed il Comune ha preteso il pagamento degli oneri di urbanizzazione unitamente ai costi di costruzione.

La società aveva obiettato che, non essendo realizzato nessun edificio, i costi non erano dovuti. In un primo momento, il Tribunale Amministrativo diede ragione all’impresa ma successivamente intervenne il Consiglio di Stato. Ravvisando la costruzione di colline e laghetti artificiali, i giudici affermarono che, in caso di trasformazione edilizia del territorio, era necessario tale pagamento.

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