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Pubblicato il27 mag 2016

Novità pergotende: il permesso di costruire non serve

Il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza 1619/2016, ha asserito che la struttura portante di una tenda retrattile – la cosiddetta PERGOTENDA – non sia un’opera abusiva pur installata senza permesso di costruire nonchè fissata in modo stabile ai muri perimetrali dell’edificio ed al pavimento del terrazzo.

I giudici hanno posto l’accento sull’opera principale che diventa la tenda retrattile. Le opere precarie non hanno bisogno del titolo abitativo e quello che le rende effettivamente tali è il loro uso temporaneo, non l’ancoraggio o i materiali utilizzati.

Si fa riferimento in giurisprudenza a tempo continuato e periodi limitati: camper, imbarcazioni, case mobili e roulotte devono avere il titolo abilitativo se usate come abitazioni, magazzini o spazi di lavoro per un determinato lasso di temporale.

Il Tar ha sottolineato come le realizzazioni sul terrazzo non fossero temporanee e necessitassero del permesso di costruire per essere completate. Considerandole quindi abusive, era richiesta la rimozione.

E’ stato fatto notare dal Consiglio di Stato che l’opera principale era la PERGOTENDA non la struttura agganciata al pavimento e ai muri che ha una funzione di sicurezza. Non si tratta quindi di un’opera che va ad intaccare la volumetria dell’immobile perché retrattile. Tutto questo ha permesso la non alterazione del complesso.

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