Novità Scia 2: più facile individuare il titolo abitativo
Il decreto SCIA 2 modifica il testo unico dell’edilizia andando a definire gli interventi che hanno bisogno del permesso di costruire e i casi in cui è valido il silenzio assenso. I lavori che non rientrano in questa cerchia vengono annoverati tra quelli di edilizia libera.
Nel decreto è presente una tabella in cui ogni specifico iter amministrativo è associato al rispettivo lavoro da eseguire. Il documento è molto corposo: le manutenzioni ordinarie sono da considerarsi edilizia libera, le straordinarie leggere necessitano della CILA mentre le pesanti la SCIA. Le costruzioni di depositi, così come la realizzazione di pertinenze e le ristrutturazioni urbanistiche, sono soggette a permesso di costruire.
L’edilizia libera concerne anche all’installazione di pannelli fotovoltaici per gli edifici e l’eliminazione di barriere architettoniche tranne nel caso di ascensori esterni per cui vale la CILA. Stabiliti margini di manovra per Regioni e Provincie autonome, dopo l’intervento edilizio sono specificati procedure come l’agibilità, la comunicazione di fine lavori e la realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio.
La SCIA diventerà unificata con tanto di modelli unici in tutta la Penisola a partire dal 1° gennaio 2017. Sulla base di questa, ci sono i tempi certi entro cui la Pubbliche Amministrazioni debbano rispondere. Il professionista dovrà presentare una sola SCIA allo sportello della PA: nel caso in cui fossero necessarie altre autorizzazioni o verifiche preventive, sarà quest’ultima a trasmettere la richiesta ad altri enti.
La presentazione potrà essere effettuata anche online e, contestualmente ad essa, la PA dovrà emettere ricevuta in cui si indicheranno i tempi di risposta o il momento in cui partiranno i termini per il silenzio assenso. Il provvedimento di sospensione verrà adottato nel caso in cui vi siano dichiarazioni fallaci e il coinvolgimento di interessi sensibili, ad esempio ambiente e paesaggio.