Demolizione Edifici Abusivi, ecco quando presentare ricorso
Con la SENTENZA 2556/2015, il Consiglio di Stato ha stabilito che i proprietari confinanti possono sempre presentare ricorso contro una costruzione realizzata abusivamente anche senza provare il danno causato dalla stessa.
Nel caso preso in considerazione, il Comune ha permesso il recupero di un sottotetto e la ristrutturazione di un fabbricato. Tuttavia i lavori hanno presentato alcune DIFFORMITÀ come la variazione della sagoma, un’altezza di gronda superiore a quella originariamente dichiarata e la trasformazione delle finestre in porte-finestre.
In un primo momento, dopo l’accertamento delle violazioni, il Comune ha comminato una multa per parte delle opere abusive mentre ha ordinato la demolizione delle restanti. Il proprietario dell’edificio ha fatto ricorso sostenendo che IL PROPRIETARIO CONFINANTE segnalante la violazione non avesse potere di azione.
I giudici sono intervenuti affermando che i proprietari di immobili in zone limitrofe o confinanti a quelle con permesso di costruire possono sempre contestare i titoli abitativi che pregiudichino LE CONDIZIONI D’AREA e ledano non solo le loro proprietà ma anche l’assetto urbanistico, ambientale ed edilizio della zona.
La violazione edilizia è reputata DANNO NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ, quindi non è necessaria la prova di danno specifico.