Architetti: chi non si aggiorna rischia la sospensione dall’Ordine
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, il CNAPPC, ha stabilito con la circolare 104/2016 che gli architetti che non ottengono i 60 crediti formativi professionali (CFP) per il triennio sperimentale 2014-2016 possano essere puniti con la censura o addirittura LA SOSPENSIONE DALL’ORDINE.
L’articolo 9 del codice deontologico è stato modificato introducendo sanzioni per l’aggiornamento non avvenuto, inoltre è stato proposto il recupero dei crediti nel triennio successivo a quello di riferimento con tanto di variazione del Regolamento dell’Ordine per lo Sviluppo Professionale Continuo. Il CNAPPC ha fatto sapere che le modifiche varranno dal 1 gennaio 2017 ma la loro efficacia dipende dall’approvazione del Ministro della Giustizia.
Entriamo nel dettaglio: la censura è dovuta alla mancata acquisizione dei CFP fino ad una quota pari al 20% del totale. L’Ufficiale Giudiziario dell’ordine notifica al professionista una dichiarazione formale per iscritto delle sue mancanze. Qualora si superasse la soglia del 20%, scatta la sospensione che è di 1 giorno per ogni credito formativo mancante: l’attività lavorativa viene quindi fermata per un determinato lasso temporale.
La sospensione provoca inevitabilmente delle ripercussioni a livello previdenziale. La nota ufficiale di Inarcassa afferma questo: “L’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall’Albo impedisce di fatto l’esercizio della professione e fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa. Pertanto il professionista viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall’organo consiliare dell’Ordine.”