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Pubblicato il4 nov 2015

Agevolazioni mutui prima casa per studi professionali: in quali casi sono possibili?

La Commissione regionale tributaria di Roma ha affermato, attraverso la sentenza 3460/2015, che il professionista che compra un immobile per esercitare la professione in un comune diverso da quello dove risiede ha diritto alle AGEVOLAZIONI FISCALI SUL MUTUO.

L’Agenzia delle entrate, nel caso esaminato, aveva negato l’agevolazione in quanto si doveva dichiarare nel rogito l’intenzione di destinare l’immobile come prima casa. Di diverso parere invece la Commissione provinciale tributaria perché il professionista non era tenuto alla comunicazione NEL ROGITO in quanto svolgeva la mansione nel comune dove aveva acquistato l’immobile.

I giudici hanno ribadito che, in base alle leggi vigenti, l’acquirente non deve lasciare dichiarazioni se già risiede o lavora nel comune in cui è ubicato l’immobile per cui si chiede l’agevolazione. L’obbligo è imposto solo se il professionista che acquista non risiede o non lavora nello stesso comune in cui compra casa. L’agevolazione può essere REVOCATA se non trasferisce, in questo caso, residenza o attività entro 18 mesi.

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